Onorevoli Colleghi! - Da numerose legislature sono stati presentati progetti di legge costituzionale miranti ad una revisione del vigente articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza.
Norme più rigorose e «stringenti» sono già state introdotte con l'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ma, trattandosi non di norma di rango costituzionale bensì soltanto di legge ordinaria, l'effetto delle disposizioni contenute in tale articolo è stato spesso vanificato o «aggirato» da disposizioni successive.
Per tale motivo, da più legislature è stato considerato necessario intervenire in materia con una revisione della disciplina costituzionale. Fin dalla XIII legislatura anche l'attuale proponente presentò al riguardo una propria proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 1825), il cui esame nel luglio 1996 fu tempestivamente affrontato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, congiuntamente ad altre analoghe proposte di legge, ma non ebbe successivamente seguito, anche perché pochi mesi dopo venne istituita, con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (cosiddetta «Bicamerale D'Alema»), alla quale venne devoluto l'esame in sede referente di tutti i progetti di legge costituzionale riguardanti la revisione della parte seconda («Ordinamento della Repubblica») della Costituzione.
Come è noto, la Commissione bicamerale presentò un proprio progetto di legge costituzionale alla Camera dei deputati nell'ambito del quale, dapprima all'articolo 108 (testo del 30 giugno 1997) e quindi all'articolo 99 (testo del 4 novembre 1997), era anche contenuta una profonda revisione della disciplina costituzionale in materia di decretazione d'urgenza. Ma, come è altrettanto noto, l'esame parlamentare del progetto di legge costituzionale